Art. 11
Comitato dello strumento
In vigore dal 22 mar 2021
Comitato dello strumento
1. È istituito un comitato dello strumento («comitato») composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro.
2. Il presidente del comitato è un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio. Il presidente convoca e presiede le riunioni del comitato.
3. Il comitato esercita le sue competenze a norma della presente decisione e agisce conformemente alle regole di voto di cui al paragrafo 14.
4. Il comitato adotta il bilancio annuale dello strumento e i bilanci rettificativi, tenuto conto dell’importo di riferimento per ciascuna operazione e misura di assistenza.
5. Il comitato approva i conti annuali e dà discarico agli amministratori e al comandante di ciascuna operazione per le questioni che rientrano nelle rispettive competenze.
6. Il comitato adotta, su proposta comune degli amministratori, le seguenti norme per l’esecuzione delle spese finanziate a titolo dello strumento, che integrano le norme stabilite nella presente decisione:
a)
le norme di esecuzione relative alle operazioni militari che sono simili, in termini di flessibilità, alle regole finanziarie applicabili al meccanismo per amministrare il finanziamento costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa istituito dalla decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio («meccanismo Athena»).
b)
le norme di esecuzione relative alle misure di assistenza che sono coerenti con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che garantiscono lo stesso livello di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione. Tali norme giustificano espressamente i casi in cui sia necessario divergere dalle norme stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 al fine di consentire una flessibilità mirata e garantiscono che le norme contabili adottate dal contabile a norma dell’, paragrafo 4, lettera d), siano conformi ai principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.
Il comitato esamina le norme di esecuzione proposte di cui alle lettere a) e b) in stretta collaborazione con gli amministratori, in particolare al fine di garantire che tali norme di esecuzione rispettino i principi di sana gestione finanziaria, non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali.
7. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente con il sostegno degli amministratori.
8. Nel discutere in merito al finanziamento di un’operazione o di una misura di assistenza:
a)
il comitato è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro contributore;
b)
il rappresentante di uno Stato membro che non contribuisce all’operazione o alla misura di assistenza può assistere ai lavori del comitato in relazione a tale operazione o misura di assistenza, senza prendere parte alle votazioni;
c)
il comandante di ciascuna operazione, o il suo rappresentante, partecipa ai lavori del comitato per l’operazione di cui è al comando e per la misura di assistenza o qualsiasi parte di essa attuata dall’operazione, senza prendere parte alle votazioni;
d)
i rappresentanti degli Stati terzi contributori e dei contributori volontari sono invitati a partecipare ai lavori del comitato quando la discussione riguarda direttamente il loro contributo finanziario, senza prendere parte o essere presenti alle votazioni;
e)
i rappresentanti di altri soggetti interessati, in particolare i soggetti responsabili dell’attuazione, possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato concernenti la misura di assistenza cui essi danno attuazione, in tutto o in parte, senza prendere parte alle votazioni.
9. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dall’amministratore delle operazioni per quanto riguarda le questioni relative alle operazioni e alle misure di assistenza attuate mediante le operazioni e dall’amministratore delle misure di assistenza per quanto riguarda le questioni relative alle misure di assistenza. Ogni amministratore partecipa alle riunioni del comitato e redige il verbale delle riunioni per i punti di sua competenza. L’amministratore può partecipare alle riunioni per altri punti. Gli amministratori non prendono parte alle votazioni del comitato.
10. I rappresentanti del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato senza prendere parte alle votazioni.
11. I rappresentanti dell’Agenzia europea per la difesa (AED) possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato per i punti in discussione relativi al settore di attività dell’AED, senza prendere parte o essere presenti alle votazioni.
12. I contabili dello strumento partecipano, se del caso, ai lavori del comitato per i punti di rispettiva competenza, senza prendere parte alle votazioni.
13. Su richiesta di uno Stato membro, di un amministratore o del comandante dell’operazione, il presidente convoca il comitato entro 15 giorni.
14. Tenuto conto della composizione di cui ai paragrafi 1 e 8, il comitato delibera all’unanimità dei suoi membri. Tuttavia, esso delibera a maggioranza semplice dei suoi membri riguardo alle questioni procedurali, ad esempio quando approva l’ordine del giorno e il verbale, e per l’adozione del suo regolamento interno.
15. Le decisioni del comitato sono vincolanti.
16. In caso di questioni urgenti può essere adottata, su iniziativa del presidente del comitato, una decisione mediante procedura scritta, secondo modalità che devono essere decise dal comitato, a meno che un suo membro richieda una riunione del comitato.
17. Il comitato è opportunamente informato dagli amministratori, dai comandanti delle operazioni e dai contabili sulle questioni di rispettiva competenza. In particolare, il rispettivo amministratore fornisce al comitato informazioni sufficienti in caso di richiesta di indennizzo o contestazione relativa allo strumento.
18. I bilanci e gli altri atti adottati dal comitato sono firmati dal presidente e dal rispettivo amministratore per le questioni di sua competenza.
19. Se non raggiunge un accordo su una specifica questione, il comitato può decidere di sottoporre la questione al Consiglio affinché adotti una decisione.
Storico versioni
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