Art. 14
Disposizioni generali applicabili agli amministratori, ai contabili e al personale
In vigore dal 22 mar 2021
Disposizioni generali applicabili agli amministratori, ai contabili e al personale
1. Le funzioni di amministratore o di amministratore aggiunto, da un lato, e di contabile o di contabile aggiunto, dall’altro, sono incompatibili.
2. L’amministratore aggiunto delle operazioni agisce sotto l’autorità dell’amministratore delle operazioni. Il contabile aggiunto delle operazioni agisce sotto l’autorità del contabile delle operazioni.
3. L’amministratore aggiunto delle operazioni sostituisce l’amministratore delle operazioni quando quest’ultimo è assente. Il contabile aggiunto delle operazioni sostituisce il contabile delle operazioni quando quest’ultimo è assente.
4. I funzionari e altri agenti dell’Unione, nell’esercizio delle loro funzioni per conto dello strumento, rimangono soggetti allo statuto dei funzionari dell’Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (6) («statuto dei funzionari»).
5. Il personale messo a disposizione dello strumento dagli Stati membri è soggetto al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso l’istituzione dell’Unione incaricata della loro gestione amministrativa e alle disposizioni concordate tra la propria amministrazione nazionale e l’istituzione dell’Unione o il rispettivo amministratore per conto dello strumento.
6. Il personale messo a disposizione dello strumento o alle sue dipendenze deve aver precedentemente ricevuto il nulla osta per accedere alle informazioni classificate almeno fino al livello «SECRET UE/EU SECRET», o un nulla osta equivalente da parte di uno Stato membro.
Storico versioni
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