Art. 13
Contabili
In vigore dal 22 mar 2021
Contabili
1. Il segretario generale del Consiglio nomina il contabile delle operazioni e almeno un contabile aggiunto delle operazioni per un periodo di tre anni.
2. L’alto rappresentante nomina il contabile delle misure di assistenza per un periodo di tre anni.
3. I contabili esercitano le rispettive funzioni per conto dello strumento.
4. Per le questioni di sua competenza, ciascun contabile:
a)
provvede alla corretta esecuzione dei pagamenti, all’incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati;
b)
prepara i conti annuali e li sottopone all’approvazione del comitato;
c)
tiene la contabilità;
d)
definisce le norme e le procedure contabili nonché il piano contabile;
e)
definisce, convalida e controlla i sistemi contabili per le entrate e, se del caso, convalida e controlla i sistemi stabiliti dall’ordinatore rispettivo per fornire o giustificare informazioni contabili, verifica le informazioni ricevute e richiede misure correttive se ritenuto necessario;
f)
conserva i documenti giustificativi;
g)
è incaricato della gestione della tesoreria.
5. Per le esigenze di gestione della tesoreria, ciascun contabile accende uno o più conti bancari intestati allo strumento o provvede affinché siano accesi. È inoltre responsabile di estinguere tali conti, o di provvedere affinché siano estinti. I contabili possono delegare alcuni dei propri compiti a membri del personale subordinati.
6. Gli amministratori e il comandante di ciascuna operazione trasmettono al rispettivo contabile tutte le informazioni necessarie all’elaborazione di conti che rispecchiano fedelmente la situazione finanziaria e l’esecuzione del bilancio, e certificano l’attendibilità di tali informazioni.
7. I contabili rispondono al comitato.
Storico versioni
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