Art. 15
Comandante dell’operazione
In vigore dal 22 mar 2021
Comandante dell’operazione
1. Il comandante di ciascuna operazione svolge le sue funzioni per conto dello strumento in relazione al finanziamento dei costi comuni dell’operazione di cui è al comando e al finanziamento delle misure di assistenza o parti di esse eventualmente attuate dall’operazione.
2. Per l’operazione di cui è al comando e le misure di assistenza o parti di esse eventualmente attuate dall’operazione, il comandante di ciascuna operazione:
a)
fa pervenire all’amministratore delle operazioni le sue proposte per la parte «spese» dei progetti di bilancio;
b)
in qualità di ordinatore:
i)
esegue gli stanziamenti relativi ai costi comuni, alle spese ascrivibili ai costi a carico degli Stati di cui all’ e gli stanziamenti relativi alle misure di assistenza o parti di esse eventualmente attuate dall’operazione; esercita l’autorità sulle persone partecipanti all’esecuzione di detti stanziamenti, anche per i prefinanziamenti; può aggiudicare appalti e stipulare contratti per conto dello strumento; e accende conti bancari per l’operazione di cui è al comando, anche per le misure di assistenza o parti di esse eventualmente attuate dall’operazione;
ii)
esegue gli stanziamenti relativi alle spese per l’operazione di cui è al comando finanziati tramite contributi volontari; esercita l’autorità sulle persone partecipanti all’esecuzione di detti stanziamenti, sulla base delle pertinenti disposizioni contenute nell’accordo amministrativo ad hoc concluso con il contributore; può aggiudicare appalti e stipulare contratti per conto del contributore; e accende un conto bancario per ciascun contributo.
3. Ciascun comandante dell’operazione è autorizzato ad adottare le misure di esecuzione delle spese finanziate nell’ambito dello strumento che reputi necessarie per l’operazione di cui è al comando e per le misure di assistenza o parti di esse eventualmente attuate dall’operazione, conformemente alla presente decisione e alle norme stabilite dal comitato ai sensi dell’, paragrafo 6, e ne informa l’amministratore delle operazioni e il comitato.
4. Ciascun comandante dell’operazione tiene la contabilità dei fondi ricevuti dallo strumento, delle spese che impegna, dei pagamenti che effettua e delle entrate che incassa; tiene anche un inventario dei beni mobili finanziati dal bilancio dello strumento e utilizzati per l’operazione di cui è al comando e per le misure di assistenza o parti di esse eventualmente attuate dall’operazione. Tale contabilità è messa a disposizione a fini di ispezione da parte del contabile delle operazioni su richiesta.
5. Salvo casi debitamente giustificati approvati dall’amministratore e dal contabile delle operazioni, ciascun comandante dell’operazione usa il sistema contabile e di gestione degli attivi di cui dispone lo strumento.
Storico versioni
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