Art. 48
Gestione da parte dello strumento delle spese non incluse nei costi comuni (costi a carico degli Stati)
In vigore dal 22 mar 2021
Gestione da parte dello strumento delle spese non incluse nei costi comuni (costi a carico degli Stati)
1. Il comitato, su proposta dell’amministratore delle operazioni, con l’assistenza del comandante dell’operazione, o su proposta di uno Stato membro, può decidere che la gestione amministrativa di talune spese relative a un’operazione («costi a carico degli Stati»), pur rimanendo a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne, sia affidata allo strumento.
2. Nella sua decisione, il comitato può autorizzare il comandante dell’operazione a stipulare, a nome degli Stati membri che forniscono personale o mezzi a un’operazione e, se del caso, a nome di terzi, contratti per l’acquisto dei servizi e delle forniture da finanziare come costi a carico degli Stati.
3. Nella decisione il comitato stabilisce le modalità per la gestione dei costi a carico degli Stati, compresi il loro prefinanziamento e, se del caso, la durata dell’autorizzazione conferita al comandante dell’operazione.
4. Lo strumento tiene la contabilità dei costi a carico degli Stati della cui amministrazione è incaricato e che sono sostenuti da ciascuno Stato membro e, se del caso, da terzi. L’amministratore delle operazioni trasmette ogni mese a ciascuno Stato membro e, se del caso, a tali terzi, lo stato delle spese sostenute da essi o dal loro personale nel corso del mese precedente e chiede i fondi necessari per pagare tali spese. Gli Stati membri e, se del caso, tali terzi versano allo strumento i fondi necessari entro 30 giorni dall’invio della richiesta di fondi.
Storico versioni
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