Art. 46
Importo di riferimento per un’operazione
In vigore dal 22 mar 2021
Importo di riferimento per un’operazione
Qualsiasi decisione del Consiglio con la quale viene avviata o prorogata un’operazione comporta un importo di riferimento per i costi comuni di tale operazione. L’amministratore delle operazioni valuta, in particolare con il concorso dello Stato maggiore dell’UE e, se è in carica, del comandante dell’operazione, l’importo stimato necessario per coprire i costi comuni dell’operazione per il periodo previsto. L’amministratore delle operazioni trasmette alla presidenza del Consiglio l’importo proposto affinché sia preso in esame dall’organo preparatorio del Consiglio incaricato di esaminare il progetto di decisione. I membri del comitato sono invitati a partecipare alle discussioni di tale organo riguardanti l’importo di riferimento.
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