Art. 44

Definizione dei costi comuni e periodi di ammissibilità

In vigore dal 22 mar 2021
Definizione dei costi comuni e periodi di ammissibilità 1.   Sono a carico dello strumento i costi comuni elencati nell’allegato III durante la fase preparatoria di un’operazione che va dall’approvazione del concetto di gestione della crisi fino alla nomina del comandante dell’operazione. In particolari circostanze, previa consultazione del CPS, il comitato può prorogare il periodo durante il quale tali costi sono a carico dello strumento. 2.   Durante la fase attiva di un’operazione, che si estende dalla data di nomina del comandante dell’operazione alla data in cui il quartier generale del comando del livello operativo cessa la sua attività, sono a carico dello strumento come costi comuni: a) i costi comuni elencati nell’allegato IV, parte A; b) i costi comuni elencati nell’allegato IV, parte B, se decisi dal Consiglio; c) i costi comuni elencati nell’allegato IV, parte C, quando richiesto dal comandante dell’operazione e se approvato dal comitato. 3.   Fanno altresì parte dei costi comuni di un’operazione le spese necessarie per procedere alla liquidazione della stessa, elencate nell’allegato V. 4.   Un’operazione dell’Unione è oggetto di liquidazione quando il materiale e le infrastrutture finanziati in comune per tale operazione sono stati assegnati a una destinazione finale ed è stata approvata la contabilità dell’operazione. 5.   I costi comuni sono limitati ai costi incrementali, ovvero costi diversi da quelli che in ogni caso sarebbero stati presi a carico da uno o più Stati membri o Stati terzi contributori, da un’istituzione dell’Unione o da un’organizzazione internazionale, indipendentemente dall’organizzazione di un’operazione dell’Unione. 6.   Il Consiglio può stabilire, mediante decisioni che avviano o prorogano un’operazione, che taluni costi incrementali, in aggiunta a quelli ammissibili come costi comuni a tale data, siano considerati costi comuni per una determinata operazione. 7.   Oltre al potere conferitogli in forza del paragrafo 2, lettera b), il comitato ha la possibilità decidere, in singoli casi e in particolari circostanze, che taluni costi incrementali diversi da quelli elencati negli allegati da II a V siano considerati costi comuni per una determinata operazione.
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Definizione dei costi comuni e periodi di ammissibilità (Art. 44 Decisione (UE) 2021/509) — Testo vigente | Portale Normativo