Art. 45

Esercitazioni

In vigore dal 22 mar 2021
Esercitazioni 1.   I costi comuni delle esercitazioni dell’Unione sono finanziati tramite lo strumento, secondo regole e procedure analoghe a quelle relative alle operazioni cui contribuiscono tutti gli Stati membri eccetto la Danimarca. 2.   Tali costi comuni sono costituiti in primo luogo dai costi incrementali relativi ai quartieri generali rischierabili o fissi e, in secondo luogo, dai costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell’Unione a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un’esercitazione. 3.   I costi comuni delle esercitazioni non includono i costi relativi a: a) acquisizioni in conto capitale, comprese quelle relative agli edifici, all’infrastruttura e al materiale; b) la fase di pianificazione e di preparazione delle esercitazioni, salvo approvazione del comitato; c) il trasporto, le caserme e gli alloggi per le forze.
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