Art. 45
Esercitazioni
In vigore dal 22 mar 2021
Esercitazioni
1. I costi comuni delle esercitazioni dell’Unione sono finanziati tramite lo strumento, secondo regole e procedure analoghe a quelle relative alle operazioni cui contribuiscono tutti gli Stati membri eccetto la Danimarca.
2. Tali costi comuni sono costituiti in primo luogo dai costi incrementali relativi ai quartieri generali rischierabili o fissi e, in secondo luogo, dai costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell’Unione a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un’esercitazione.
3. I costi comuni delle esercitazioni non includono i costi relativi a:
a)
acquisizioni in conto capitale, comprese quelle relative agli edifici, all’infrastruttura e al materiale;
b)
la fase di pianificazione e di preparazione delle esercitazioni, salvo approvazione del comitato;
c)
il trasporto, le caserme e gli alloggi per le forze.
Storico versioni
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