Art. 43
Presentazione dei conti annuali e risultato dell’esecuzione di bilancio
In vigore dal 22 mar 2021
Presentazione dei conti annuali e risultato dell’esecuzione di bilancio
1. Ciascun contabile dello strumento, con l’assistenza dell’amministratore responsabile, elabora e trasmette al collegio dei revisori dei conti, entro il 15 maggio successivo alla chiusura dell’esercizio, il progetto annuale di contabilità dello strumento per le questioni di sua competenza. Il contabile delle operazioni si basa sui conti trasmessi dai comandanti delle operazioni, compresi i conti relativi alle misure di assistenza o a parti di esse attuate dall’operazione. Il contabile delle misure di assistenza si basa sui conti trasmessi dai soggetti responsabili dell’attuazione. Entro la medesima data, ciascun contabile trasmette al comitato le eccedenze di bilancio dell’esercizio per ciascun titolo del bilancio di cui è responsabile. Ciascun amministratore trasmette al comitato una relazione annuale di attività per le questioni di sua competenza.
2. Entro il 15 luglio il collegio dei revisori dei conti, sulla base del lavoro di audit svolto, compreso il sostegno esterno qualificato di cui all’, paragrafo 3, trasmette a ciascun contabile e al comandante di ciascuna operazione le risultanze dell’audit che ha effettuato sui loro conti.
3. Entro il 30 settembre, ciascun contabile, assistito dall’amministratore responsabile, trasmette al comitato, per le questioni di sua competenza, i conti annuali definitivi dello strumento sottoposti ad audit.
4. Entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell’esercizio, il collegio dei revisori dei conti trasmette al comitato la sua relazione di audit, corredata di un parere di audit. Il comitato esamina la relazione, il relativo parere e i conti annuali nella prospettiva di dare discarico a ciascun amministratore e al comandante di ciascuna operazione.
5. I documenti giustificativi dei conti annuali dello strumento sono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di discarico corrispondente. Quando cessa un’operazione, il comandante dell’operazione provvede alla trasmissione dell’insieme dei documenti giustificativi, anche relativi all’attuazione di eventuali misure di assistenza o parti di esse attuate mediante l’operazione, all’amministratore delle operazioni.
6. Il comitato decide di iscrivere nel bilancio dell’esercizio successivo il risultato dell’esecuzione di bilancio di un esercizio i cui conti sono stati approvati, tra le entrate o le spese a seconda dei casi. Tuttavia il comitato può decidere, prima che i conti siano approvati, di iscrivere la stima del risultato dell’esecuzione di bilancio, una volta ricevuto il parere di audit dal collegio dei revisori dei conti. L’amministratore responsabile presenta i bilanci rettificativi necessari, che tengono conto del riporto dei fondi.
7. Qualora il rimborso non possa essere effettuato in toto deducendone l’importo dai contributi dovuti allo strumento, il saldo del risultato dell’esecuzione di bilancio è versato agli Stati membri interessati secondo la chiave RNL dell’anno di rimborso.
Storico versioni
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