Art. 42

Revisione esterna dello strumento

In vigore dal 22 mar 2021
Revisione esterna dello strumento 1.   È istituito un collegio dei revisori dei conti. Il collegio dei revisori dei conti verifica le entrate e le spese derivanti dall’attuazione della presente decisione a norma dell’, paragrafo 2, nonché i conti annuali delle operazioni e delle misure di assistenza. 2.   Il comitato determina il numero di revisori richiesti e nomina i membri del collegio dei revisori per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile un’unica volta, scelti tra i candidati proposti dagli Stati membri. Il comitato può prorogare il mandato di un membro per un periodo massimo di sei mesi. I candidati devono appartenere al più importante organismo di audit nazionale di uno Stato membro o essere raccomandati da tale organismo e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. 3.   Su richiesta del collegio dei revisori, il comitato può nominare assistenti dei membri del collegio dei revisori. Gli assistenti devono offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. Su richiesta del collegio dei revisori, il comitato può approvare il ricorso da parte del collegio dei revisori a un sostegno esterno qualificato per la revisione esterna dello strumento. 4.   Il collegio dei revisori verifica, sia durante l’esercizio in corso sia a posteriori, tramite controlli in loco e fornendo documenti giustificativi, che l’esecuzione delle spese finanziate o prefinanziate tramite lo strumento sia conforme alla presente decisione e alle norme adottate conformemente all’, paragrafo 6, nonché alla normativa dell’Unione e nazionale applicabile, ove del caso, come pure ai principi di sana gestione finanziaria, vale a dire i principi di economia, efficienza ed efficacia, e che i controlli interni siano adeguati. 5.   I membri del collegio dei revisori e i loro assistenti continuano a essere retribuiti dall’organismo di audit di appartenenza; lo strumento si fa carico delle loro spese di missione conformemente alle regole che devono essere adottate dal comitato, nonché del costo del sostegno esterno qualificato. 6.   Nell’espletamento del loro mandato, i membri del collegio dei revisori e i loro assistenti: a) possono chiedere o ricevere istruzioni soltanto dal comitato; il collegio e i revisori dei conti che lo compongono espletano il loro mandato in piena indipendenza e sono i soli responsabili della condotta della revisione esterna; b) riferiscono unicamente al comitato in merito ai loro compiti. 7.   Ogni anno il collegio dei revisori dei conti elegge tra i suoi membri il presidente o proroga il mandato dell’attuale presidente. Il collegio dei revisori adotta le norme applicabili agli audit effettuati dai suoi membri secondo i più elevati standard internazionali. Esso approva le relazioni di audit stilate dai suoi membri prima che siano trasmesse agli amministratori e al comitato. 8.   Gli amministratori o le persone designate dagli amministratori possono effettuare in qualunque momento revisioni delle spese finanziate tramite lo strumento. Inoltre il comitato, sulla base di una proposta degli amministratori o di uno Stato membro, può designare in qualunque momento revisori esterni aggiuntivi su base ad hoc, definendone i compiti e le condizioni di servizio.
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Revisione esterna dello strumento (Art. 42 Decisione (UE) 2021/509) — Testo vigente | Portale Normativo