Art. 1
Istituzione e ambito di applicazione
In vigore dal 22 mar 2021
Istituzione e ambito di applicazione
1. È istituito uno strumento europeo per la pace («strumento») volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sull’Unione europea, nei casi in cui, a norma dell’, paragrafo 2, TUE, le spese operative derivanti da tali azioni non siano a carico del bilancio dell’Unione.
2. Lo strumento è destinato a finanziare:
a)
i costi comuni delle operazioni dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 4, e dell’, paragrafo 2, del TUE che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa e che pertanto, conformemente all’, paragrafo 2, TUE, non possono essere a carico del bilancio dell’Unione;
b)
le misure di assistenza consistenti in azioni dell’Unione ai sensi dell’ TUE, qualora il Consiglio decida all’unanimità, a norma dell’, paragrafo 2, TUE, che le spese di funzionamento che ne derivano sono a carico degli Stati membri.
Le misure di assistenza di cui alla lettera b) sono:
i)
le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa;
ii)
sostegno agli aspetti militari delle operazioni di sostegno alla pace condotte da un’organizzazione regionale o internazionale o da Stati terzi.
3. La presente decisione istituisce inoltre un quadro per l’adozione e l’attuazione delle misure di assistenza di cui al paragrafo 2, lettera b), che si basa sui principi e sugli obiettivi enunciati all’, e segue le priorità e gli orientamenti strategici di cui all’.
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