Art. 21
Riporto degli stanziamenti
In vigore dal 22 mar 2021
Riporto degli stanziamenti
1. Gli stanziamenti che non sono stati utilizzati entro la fine dell’esercizio per cui sono stati iscritti e che non sono stati riportati all’esercizio successivo sono cancellati, salvo diversamente disposto dal presente articolo.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il comitato può decidere, su proposta di ciascun amministratore rispettivo, di riportare gli stanziamenti di impegno che non sono stati impegnati entro la fine dell’esercizio precedente e, se necessario, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti, nel qual caso essi possono essere impegnati e pagati fino al 31 dicembre.
3. Gli amministratori presentano al comitato le rispettive proposte entro il 1o marzo di ogni anno.
4. Tuttavia, gli stanziamenti possono essere riportati mediante decisione dell’amministratore responsabile nei casi seguenti:
a)
stanziamenti di pagamento necessari per coprire impegni anteriori;
b)
stanziamenti di impegno in titoli relativi a misure di assistenza per i quali è stata portata a termine, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la maggior parte delle fasi preparatorie della procedura di impegno, da definire nelle norme di esecuzione ai sensi dell’, paragrafo 6. Tali stanziamenti possono essere impegnati fino al 31 marzo;
c)
stanziamenti di impegno e di pagamento necessari quando una decisione del Consiglio relativa a una nuova misura di assistenza è stata adottata nell’ultimo trimestre dell’esercizio precedente.
Ciascun amministratore informa il comitato in merito alle proprie decisioni di riporto ogni anno entro l’1 marzo.
5. L’amministratore delle operazioni è assistito dal comandante di ciascuna operazione nell’attuazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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