Art. 3
Capacità giuridica ed esenzione da imposte indirette e dazi doganali
In vigore dal 22 mar 2021
Capacità giuridica ed esenzione da imposte indirette e dazi doganali
1. Lo strumento è dotato di capacità giuridica, in particolare per detenere conti bancari, acquistare, detenere o alienare beni, forniture e servizi, assumere personale, concludere contratti, accordi e intese amministrative, liquidare il suo passivo e stare in giudizio, in funzione di quanto richiesto per l’attuazione della presente decisione. Lo strumento non ha per scopo, o per effetto, conseguire un profitto.
2. Conformemente all’, secondo comma, del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, gli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’esenzione, l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando lo strumento effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia, l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno dell’Unione. Inoltre, in conformità dell’, primo comma, di tale protocollo, le importazioni di beni nell’Unione da parte dello strumento sono esenti da qualsiasi dazio doganale.
Storico versioni
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