Art. 4
Definizioni
In vigore dal 22 mar 2021
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«operazione», un’operazione o una missione dell’Unione istituita nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune («PSDC») a norma dell’ TUE, che ha implicazioni nel settore militare o della difesa, inclusi i casi in cui la realizzazione di una missione è affidata a un gruppo di Stati membri, conformemente all’ TUE;
b)
«comandante dell’operazione», il comandante dell’operazione dell’UE, secondo la definizione di cui al concetto di comando e controllo militare dell’Unione europea, incluso, se del caso, il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta;
c)
«misura di assistenza», un’azione dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, lettera b); l’assistenza da fornire può consistere in un sostegno finanziario, tecnico o materiale. Tale azione può assumere la forma di una misura specifica o di un programma generale di sostegno con un determinato indirizzo geografico o tematico;
d)
«Stati membri contributori», gli Stati membri che contribuiscono al finanziamento di un’operazione o di una misura di assistenza che deve essere finanziata a titolo dello strumento;
e)
«soggetto responsabile dell’attuazione», un soggetto che è incaricato dell’attuazione di una misura di assistenza o di parti di essa e che a tal fine conclude un contratto con lo strumento.
f)
«beneficiario», uno Stato terzo o un’organizzazione regionale o internazionale che riceve sostegno tramite una misura di assistenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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