Art. 28
Prefinanziamento
In vigore dal 22 mar 2021
Prefinanziamento
1. Lo strumento dispone di un sistema di deposito minimo per il prefinanziamento delle operazioni di reazione rapida dell’Unione e delle misure urgenti di cui all’, qualora non siano disponibili fondi sufficienti e la procedura ordinaria per la riscossione dei contributi non consenta di soddisfare in tempo utile le esigenze. I depositi minimi per le operazioni di reazione rapida e le misure urgenti sono gestiti dal rispettivo amministratore.
2. L’importo dei depositi minimi è deciso e, se necessario, riveduto dal comitato sulla base di proposte presentate dall’amministratore.
3. Ai fini del prefinanziamento dei depositi minimi, gli Stati membri:
a)
versano i contributi allo strumento in anticipo; o
b)
quando il Consiglio decide di avviare un’operazione di reazione rapida a cui contribuiscono, o approva una misura urgente, ed è necessario ricorrere al deposito minimo, versano i loro contributi entro cinque giorni dall’invio della richiesta a concorrenza dell’importo di riferimento dell’operazione di reazione rapida o del costo autorizzato della misura urgente, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.
Storico versioni
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