Art. 56

Obiettivi e principi

In vigore dal 22 mar 2021
Obiettivi e principi 1.   Gli obiettivi principali delle misure di assistenza sono i seguenti: a) rafforzare le capacità nel settore militare e della difesa e la resilienza di Stati terzi e organizzazioni regionali e internazionali; b) contribuire in modo rapido ed efficace alla risposta militare degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali in una situazione di crisi; c) contribuire in modo efficace ed efficiente alla prevenzione dei conflitti, alla stabilizzazione e al consolidamento della pace, anche nel contesto delle operazioni con compiti di formazione, consulenza e tutoraggio nel settore della sicurezza nonché in altre situazioni di pre-conflitto o post-conflitto; d) sostenere la cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa tra l’Unione e uno Stato terzo o un’organizzazione regionale o internazionale. 2.   Le misure di assistenza si basano sui principi seguenti: a) devono essere coerenti con le politiche e gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione volti a preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale; b) devono essere conformi al diritto dell’Unione e alle politiche e strategie dell’Unione, in particolare al quadro strategico dell’UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza e all’approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni, all’approccio strategico dell’UE in materia di donne, pace e sicurezza nonché alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; c) devono rispettare gli obblighi che incombono all’Unione e agli Stati membri in virtù del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; d) non devono pregiudicare il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di uno Stato membro e non devono essere in contrasto con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell’Unione e degli Stati membri. 3.   Le misure di assistenza che comportino l’esportazione o il trasferimento di prodotti dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione rispettano i principi stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC e non pregiudicano la procedura che gli Stati membri sono tenuti a seguire per quanto riguarda tale esportazione o trasferimento in conformità della suddetta posizione comune, anche in termini di valutazione. Inoltre, tali misure di assistenza non incidono sul potere discrezionale degli Stati membri in materia di politica di trasferimento all’interno dell’Unione e di esportazione di attrezzature militari. 4.   Le proposte di misure di assistenza sono accompagnate da una valutazione dell’alto rappresentante comprendente un’analisi della sensibilità ai conflitti e del contesto, e una valutazione dei rischi e dell’impatto, e includono opportuni controlli, salvaguardie, elementi di attenuazione e di accompagnamento e modalità di sorveglianza e valutazione conformemente all’, paragrafo 3, e ai principi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Al fine di garantire l’efficacia e la coerenza necessarie, l’analisi e la valutazione dovrebbero basarsi, se del caso, sull’esperienza acquisita dagli attori dell’Unione sul campo. Le relazioni periodiche di cui all’, presentate dall’alto rappresentante al CPS in merito all’attuazione delle misure di assistenza, riguardano anche le questioni di cui al presente paragrafo.
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