Art. 57

Fase preparatoria

In vigore dal 22 mar 2021
Fase preparatoria 1.   L’alto rappresentante o uno Stato membro può presentare al Consiglio un documento concettuale che delinei una possibile misura di assistenza, comprendente la portata e durata della misura, il tipo di azioni e i potenziali soggetti responsabili dell’attuazione, e sia corredato di un’analisi preliminare della sensibilità ai conflitti, del contesto e dei rischi, unitamente a considerazioni iniziali per una valutazione d’impatto, nonché di salvaguardie e misure di attenuazione, da elaborare ulteriormente nella proposta di cui all’. 2.   Nell’approvare un documento concettuale, il Consiglio può autorizzare misure che devono essere finanziate a titolo dello strumento per la preparazione della possibile misura di assistenza. 3.   Qualora una possibile misura di assistenza contempli la fornitura di materiale o piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza di cui all’, paragrafo 3, il documento concettuale comprende una stima iniziale dei costi della misura. Lo Stato membro che intende astenersi dall’adottare la misura e formulare una dichiarazione formale conformemente all’, paragrafo 1, secondo comma, TUE dovrebbe indicare tale intenzione mediante comunicazione scritta al Consiglio in tempo utile dopo la presentazione del documento concettuale. La comunicazione può comprendere anche l’indicazione di altre misure di assistenza alle quali intende invece contribuire. 4.   Conformemente all’, paragrafo 2, della decisione 2010/427/UE, il SEAE consulta i servizi competenti della Commissione nell’elaborazione dei documenti concettuali e delle successive proposte dell’alto rappresentante relative a misure di assistenza, onde garantire la necessaria coerenza delle politiche dell’Unione in conformità dell’.
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Fase preparatoria (Art. 57 Decisione (UE) 2021/509) — Testo vigente | Portale Normativo