Art. 8
Coerenza dell’azione dell’Unione
In vigore dal 22 mar 2021
Coerenza dell’azione dell’Unione
1. A norma dell’, paragrafo 2, TUE, il Consiglio e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («altro rappresentante») assicurano la coerenza fra le azioni finanziate a titolo dello strumento e le altre azioni nell’ambito della PESC. A norma dell’, paragrafo 3, TUE, il Consiglio e la Commissione, assistiti dall’alto rappresentante, garantiscono la coerenza fra le azioni finanziate a titolo dello strumento e le misure previste da strumenti in altri settori dell’azione esterna dell’Unione, nonché con le altre politiche, e cooperano a questo fine.
2. A norma degli , paragrafo 4, e 27, paragrafo 1, TUE, l’alto rappresentante contribuisce ad assicurare la coerenza e il coordinamento necessario nell’attuazione della presente decisione, fatte salve le disposizioni per la gestione finanziaria dello strumento di cui al capo 2 della presente decisione.
3. Gli amministratori e gli altri soggetti responsabili della gestione del finanziamento delle operazioni e delle misure di assistenza a titolo dello strumento cooperano e si coordinano per garantire il funzionamento efficace dello strumento.
Storico versioni
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