Art. 7

Base giuridica per il finanziamento di operazioni e misure di assistenza dell’Unione a titolo dello strumento

In vigore dal 22 mar 2021
Base giuridica per il finanziamento di operazioni e misure di assistenza dell’Unione a titolo dello strumento 1.   Il finanziamento di qualsiasi operazione o misura di assistenza a titolo dello strumento è subordinato all’adozione preliminare, da parte del Consiglio, di un atto giuridico di base sotto forma di una decisione che istituisce l’operazione, ai sensi dell’, paragrafo 4, e dell’, paragrafo 2, TUE, o la misura di assistenza, ai sensi dell’ TUE. In via eccezionale, un atto giuridico di base non è necessario per il finanziamento dei costi comuni durante la fase preparatoria di un’operazione o delle spese necessarie per liquidare un’operazione di cui all’, rispettivamente paragrafi 1 e 3, della presente decisione. Allo stesso modo, un atto giuridico di base non è necessario laddove il Consiglio abbia autorizzato il finanziamento di misure preparatorie per una misura di assistenza o di misure urgenti in attesa di una decisione su una misura di assistenza ai sensi, rispettivamente, dell’, paragrafo 2, e dell’, della presente decisione. 2.   Gli atti giuridici di base di cui al paragrafo 1 fissano obiettivi, ambito, durata e condizioni di attuazione dell’operazione o della misura di assistenza interessata e includono l’importo di riferimento delle risorse finanziarie a carico dello strumento.
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Base giuridica per il finanziamento di operazioni e misure di assistenza dell’Unione a titolo dello strumento (Art. 7 Decisione (UE) 2021/509) — Testo vigente | Portale Normativo