Art. 10
Organi di gestione e personale
In vigore dal 22 mar 2021
Organi di gestione e personale
1. Lo strumento è gestito sotto l’autorità e la direzione del comitato dello strumento di cui all’:
a)
da un amministratore delle operazioni;
b)
dal comandante di ciascuna operazione, per quanto concerne l’operazione di cui è al comando e le misure di assistenza o parti di esse eventualmente attuate dall’operazione ai sensi dell’;
c)
da un amministratore delle misure di assistenza; e
d)
da un contabile delle operazioni e da un contabile delle misure di assistenza.
2. Lo strumento si avvale per quanto possibile delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell’Unione. Fa principalmente ricorso al personale e alle strutture amministrative esistenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell’Unione, e al personale distaccato dagli Stati membri su richiesta del rispettivo amministratore.
3. Il segretario generale del Consiglio affianca all’amministratore delle operazioni e al contabile delle operazioni il personale e le risorse amministrative necessari all’esercizio delle loro funzioni.
4. L’alto rappresentante è incaricato di assicurare l’attuazione delle decisioni del Consiglio che istituiscono misure di assistenza a norma dell’, paragrafo 1, TUE.
5. Ai fini dell’esecuzione finanziaria delle misure di assistenza, ad eccezione delle misure di assistenza o di parti di esse attuate mediante un’operazione, l’alto rappresentante è assistito dall’amministratore delle misure di assistenza e dal contabile delle misure di assistenza. L’alto rappresentante esercita questa responsabilità con il sostegno del servizio della Commissione di cui all’, paragrafo 6, della decisione 2010/427/UE del Consiglio (4) e di altri servizi della Commissione, secondo necessità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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