Art. 10

Organi di gestione e personale

In vigore dal 22 mar 2021
Organi di gestione e personale 1.   Lo strumento è gestito sotto l’autorità e la direzione del comitato dello strumento di cui all’: a) da un amministratore delle operazioni; b) dal comandante di ciascuna operazione, per quanto concerne l’operazione di cui è al comando e le misure di assistenza o parti di esse eventualmente attuate dall’operazione ai sensi dell’; c) da un amministratore delle misure di assistenza; e d) da un contabile delle operazioni e da un contabile delle misure di assistenza. 2.   Lo strumento si avvale per quanto possibile delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell’Unione. Fa principalmente ricorso al personale e alle strutture amministrative esistenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell’Unione, e al personale distaccato dagli Stati membri su richiesta del rispettivo amministratore. 3.   Il segretario generale del Consiglio affianca all’amministratore delle operazioni e al contabile delle operazioni il personale e le risorse amministrative necessari all’esercizio delle loro funzioni. 4.   L’alto rappresentante è incaricato di assicurare l’attuazione delle decisioni del Consiglio che istituiscono misure di assistenza a norma dell’, paragrafo 1, TUE. 5.   Ai fini dell’esecuzione finanziaria delle misure di assistenza, ad eccezione delle misure di assistenza o di parti di esse attuate mediante un’operazione, l’alto rappresentante è assistito dall’amministratore delle misure di assistenza e dal contabile delle misure di assistenza. L’alto rappresentante esercita questa responsabilità con il sostegno del servizio della Commissione di cui all’, paragrafo 6, della decisione 2010/427/UE del Consiglio (4) e di altri servizi della Commissione, secondo necessità.
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Organi di gestione e personale (Art. 10 Decisione (UE) 2021/509) — Testo vigente | Portale Normativo