Art. 60
Attuazione di una misura di assistenza mediante un’operazione
In vigore dal 22 mar 2021
Attuazione di una misura di assistenza mediante un’operazione
1. Il Consiglio può decidere che una misura di assistenza specifica sia attuata in tutto o in parte mediante un’operazione, conformemente ai requisiti di cui all’, paragrafo 2. In caso di attuazione parziale, tale decisione indica le azioni specifiche da attuare mediante l’operazione e il relativo importo finanziario.
2. Quando adotta una decisione di cui al paragrafo 1, il Consiglio decide le necessarie modifiche del mandato dell’operazione in questione.
Storico versioni
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