Art. 62

Accordi con i beneficiari

In vigore dal 22 mar 2021
Accordi con i beneficiari 1.   L’alto rappresentante prende gli accordi necessari con i beneficiari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dal Consiglio relativamente alle misure di assistenza, in conformità degli articoli 56 quater e 59, compreso, se del caso, per quanto riguarda la gestione e l’utilizzo dei mezzi finanziati a titolo dello strumento, e i controlli necessari sui mezzi. 2.   Gli accordi presi ai sensi del paragrafo 1 includono disposizioni, conformemente alle condizioni della misura di assistenza o di qualsiasi decisione pertinente del Consiglio o del comitato, anche in materia di salvaguardie, atte a garantire: a) l’utilizzo corretto ed efficiente dei mezzi per gli scopi per i quali sono stati forniti; b) l’opportuna manutenzione dei mezzi per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa per l’intero ciclo di vita; c) che i mezzi non siano abbandonati, o trasferiti senza il consenso del comitato a entità o persone diverse da quelle individuate negli accordi, alla fine del loro ciclo di vita o alla scadenza o alla cessazione della misura di assistenza; d) il rispetto di qualsiasi altro requisito stabilito dal Consiglio. 3.   L’alto rappresentante informa tempestivamente il Consiglio degli accordi di cui al paragrafo 1. 4.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 non pregiudicano eventuali ulteriori condizioni che possano essere imposte da uno Stato membro al momento del rilascio di una licenza d’esportazione in conformità della posizione comune 2008/944/PESC. 5.   Nel caso di misure di assistenza che assumono la forma di un programma generale, l’amministratore delle misure di assistenza può concludere un accordo di finanziamento con il beneficiario sulla base di tale programma. L’amministratore delle misure di assistenza informa il comitato in merito agli accordi da concludere. I membri del comitato possono chiedere ulteriori informazioni su tali accordi.
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Accordi con i beneficiari (Art. 62 Decisione (UE) 2021/509) — Testo vigente | Portale Normativo