Art. 64

Sospensione e cessazione delle misure di assistenza

In vigore dal 22 mar 2021
Sospensione e cessazione delle misure di assistenza 1.   Ciascuna decisione del Consiglio riguardante una misura di assistenza include le seguenti disposizioni in merito alla sospensione e cessazione della misura stessa, fatte salve le competenze delle autorità degli Stati membri in materia di sospensione delle licenze di esportazione, quando tali licenze sono richieste: a) il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione di una misura di assistenza su richiesta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante nei casi seguenti: i) se il beneficiario viola gli obblighi che gli incombono in virtù del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario e, o se non adempie agli impegni assunti nell’ambito degli accordi di cui all’; ii) se il contratto con un soggetto responsabile dell’attuazione è stato sospeso o risolto in seguito a una violazione degli obblighi di quest’ultimo derivanti dal contratto; iii) se la situazione nel paese o nella zona in questione non consente più l’attuazione della misura assicurando nel contempo garanzie sufficienti; iv) se il proseguimento della misura non risponde più agli obiettivi della misura stessa o non è più nell’interesse dell’Unione; b) in casi urgenti ed eccezionali l’alto rappresentante può provvisoriamente sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione di una misura di assistenza in attesa di una decisione del CPS. 2.   Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione di una misura di assistenza.
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Sospensione e cessazione delle misure di assistenza (Art. 64 Decisione (UE) 2021/509) — Testo vigente | Portale Normativo