Art. 66

Valutazione della capacità dei soggetti responsabili dell’attuazione di eseguire le spese finanziate a titolo dello strumento

In vigore dal 22 mar 2021
Valutazione della capacità dei soggetti responsabili dell’attuazione di eseguire le spese finanziate a titolo dello strumento 1.   Se l’esecuzione delle spese è affidata a soggetti responsabili dell’attuazione, l’amministratore verifica che essi offrano un livello di tutela degli interessi finanziari dello strumento equivalente a quello garantito dallo strumento stesso quando esegue direttamente le proprie spese. 2.   A tal fine, prima della firma dei contratti di cui all’, l’amministratore effettua una valutazione per assicurarsi che i sistemi, le norme e le procedure dei soggetti responsabili dell’attuazione garantiscano ragionevolmente che saranno rispettate le condizioni di cui a tali contratti in conformità degli . 3.   La valutazione di cui al paragrafo 2 è effettuata in modo proporzionato e tenendo debitamente conto dei rischi finanziari connessi. 4.   I soggetti responsabili dell’attuazione che sono stati valutati dall’amministratore in conformità del paragrafo 2 informano senza indugio l’amministratore in merito a eventuali modifiche sostanziali apportate alle norme, alle procedure o ai sistemi rispettivi. 5.   Se ha ricevuto una valutazione positiva ai sensi del paragrafo 2, un soggetto responsabile dell’attuazione può applicare le norme relative all’esecuzione delle proprie spese. 6.   Qualora i soggetti responsabili dell’attuazione rispettino solo parzialmente i requisiti della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’amministratore adotta opportune misure correttive che garantiscano la tutela degli interessi dello strumento. Tali misure sono specificate nei pertinenti contratti di cui all’. 7.   Lo strumento può fare affidamento, in tutto o in parte, sulle valutazioni effettuate dalla Commissione o, se del caso, da altre entità, nella misura in cui l’amministratore reputa che tali valutazioni soddisfino i requisiti indicati nelle norme d’attuazione adottate dal comitato ai sensi dell’, paragrafo 6. A tal fine, lo strumento promuove il riconoscimento dei principi riconosciuti a livello internazionale o delle migliori prassi internazionali. 8.   L’amministratore non effettua una valutazione dei ministeri o delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri qualora siano designati come soggetti responsabili dell’attuazione. L’amministratore può decidere di non effettuare una valutazione di: a) agenzie e organi dell’Unione; b) altri organismi e altre agenzie di diritto pubblico degli Stati membri; c) Stati terzi od organismi e agenzie di diritto pubblico da essi designati. 9.   Qualora non sia effettuata alcuna valutazione a norma del paragrafo 8, l’amministratore adotta tutte le misure necessarie per garantire la sana gestione finanziaria dello strumento, compresa una sufficiente tutela dei suoi interessi finanziari. L’amministratore può applicare controlli appropriati nei confronti dei soggetti responsabili dell’attuazione e garantire che siano seguite norme e procedure finanziarie e contabili equivalenti a quelle dello strumento. 10.   L’amministratore informa il comitato dei risultati della valutazione affinché consideri l’eventuale adozione di ulteriori misure. Se la capacità di eseguire la spesa nell’ambito dello strumento non può essere confermata, l’amministratore indica ogni altra possibile modalità di attuazione della misura. All’occorrenza l’amministratore valuta come debbano essere affrontate le limitazioni specifiche in materia di capacità dei possibili soggetti responsabili dell’attuazione, conformemente al paragrafo 6.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:509:oj#art-66

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Valutazione della capacità dei soggetti responsabili dell’attuazione di eseguire le spese finanziate a titolo dello strumento (Art. 66 Decisione (UE) 2021/509) — Testo vigente | Portale Normativo