Art. 65

Sospensione e risoluzione dei contratti con i soggetti responsabili dell’attuazione

In vigore dal 22 mar 2021
Sospensione e risoluzione dei contratti con i soggetti responsabili dell’attuazione L’amministratore può sospendere o risolvere un contratto concluso in conformità dell’ se il soggetto responsabile dell’attuazione viola i propri obblighi contrattuali. L’amministratore informa il comitato immediatamente dopo la sospensione di un contratto. L’amministratore informa il comitato in tempo utile prima di risolvere un contratto. In attesa della risoluzione, qualsiasi membro del comitato può chiedere ulteriori informazioni e una discussione in seno al comitato sulle possibili implicazioni della cessazione della misura di assistenza in questione.
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