Art. 68

Disposizioni supplementari nei contratti con i soggetti responsabili dell’attuazione in materia di gestione dei mezzi finanziati a titolo dello strumento e di subappalti

In vigore dal 22 mar 2021
Disposizioni supplementari nei contratti con i soggetti responsabili dell’attuazione in materia di gestione dei mezzi finanziati a titolo dello strumento e di subappalti 1.   Qualora a un soggetto responsabile dell’attuazione siano affidati mezzi quali infrastrutture, materiale o forniture finanziati a titolo dello strumento o il suddetto sia incaricato del loro approvvigionamento, i contratti da concludere con l’amministratore a nome dello strumento in conformità dell’ e dell’ definiscono le condizioni atte a garantire che tali mezzi siano gestiti: a) al fine di conseguire gli obiettivi della misura di assistenza in modo efficiente e tempestivo; b) in conformità delle disposizioni stabilite nella misura di assistenza, comprese eventuali restrizioni o limitazioni riguardo al loro utilizzo, vendita o cessione e qualsiasi altra misura di attenuazione; c) nel rispetto degli obiettivi e dei principi di cui all’ paragrafi 1, 2 e 3, e in conformità dell’. 2.   I contratti di cui al paragrafo 1 includono in particolare disposizioni atte a garantire che i mezzi siano: a) effettivamente consegnati al beneficiario in conformità della misura di assistenza; b) tenuti costantemente sotto il controllo del soggetto responsabile dell’attuazione fino a quando sono consegnati al beneficiario. 3.   I contratti di cui al paragrafo 1 includono disposizioni in base alle quali i soggetti responsabili dell’attuazione: a) trasmettono allo strumento relazioni periodiche sull’attuazione della misura di assistenza loro affidata, compresi, ove opportuno, inventari dei mezzi finanziati dallo strumento e informazioni sui fornitori e sui subappaltatori; b) attribuiscono allo strumento o alle persone da esso designate il diritto e tutta la necessaria assistenza per effettuare le necessarie verifiche sul posto. 4.   Disposizioni sull’aggiudicazione di appalti da parte dei soggetti responsabili dell’attuazione sono incluse nelle norme di esecuzione che devono essere adottate dal comitato ai sensi dell’, paragrafo 6, al fine di assicurare che il coinvolgimento dei subappaltatori nell’attuazione delle misure di assistenza sia coerente con la presente decisione, compresi i principi di cui all’, paragrafo 2 e all’, paragrafo 2, lettera c).
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