Art. 33
Modalità di attuazione
In vigore dal 22 mar 2021
Modalità di attuazione
1. Il finanziamento dei costi comuni di un’operazione è eseguito per conto dello strumento dal comandante dell’operazione, se questi è in carica, oppure dall’amministratore delle operazioni, nella loro veste di ordinatori.
2. Una misura di assistenza può essere attuata in gestione diretta o indiretta. Qualora una misura di assistenza sia attuata mediante gestione indiretta i responsabili dell’attuazione possono essere designati dal Consiglio da una delle categorie seguenti:
a)
ministeri o pubbliche amministrazioni degli Stati membri, o altri rispettivi organismi e agenzie di diritto pubblico, ovvero organismi di diritto privato investiti di funzioni di servizio pubblico, nella misura in cui questi ultimi presentino sufficienti garanzie finanziarie;
b)
un’organizzazione internazionale, un’organizzazione regionale o i rispettivi organi e agenzie;
c)
uno Stato terzo o i rispettivi organismi o agenzie di diritto pubblico, a condizione che tale Stato terzo non sia in contrasto con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri e che rispetti il diritto internazionale e, se del caso, il principio delle relazioni di buon vicinato con gli Stati membri;
d)
agenzie e organi dell’Unione aventi personalità giuridica.
3. In circostanze eccezionali, entità che non rientrano nelle categorie di cui sopra possono essere designate come responsabili dell’attuazione, previa conferma da parte dell’amministratore a norma del paragrafo 5 e a condizione che la misura di assistenza sia attuata conformemente al paragrafo 2, lettera c).
4. Le misure di assistenza possono anche essere attuate in tutto o in parte dal beneficiario o dagli organismi da esso designati. In tal caso le disposizioni riguardanti i soggetti responsabili dell’attuazione contenute nella presente decisione si applicano a tale beneficiario o a tali organismi in quanto soggetti responsabili dell’attuazione.
5. Fatti salvi l’, paragrafo 3, e l’, paragrafo 8, l’amministratore formula un parere, in fase di preparazione di una misura di assistenza, sulla capacità dei possibili soggetti responsabili dell’attuazione di attuare la misura di assistenza o parti di essa in conformità del capo 10 e se del caso, sulla capacità del destinatario di una sovvenzione assegnata senza invito a presentare proposte di attuare la sovvenzione. Un responsabile dell’attuazione o destinatario della sovvenzione è designato dal Consiglio previa conferma da parte dell’amministratore che il responsabile dell’attuazione o destinatario della sovvenzione dispone di tale capacità. Se tale capacità non può essere confermata, l’amministratore indica al Consiglio ogni altra possibile modalità di attuazione della misura. All’occorrenza l’amministratore valuta come debbano essere affrontate le limitazioni specifiche in materia di capacità dei possibili soggetti responsabili dell’attuazione, conformemente all’, paragrafo 6.
6. Le misure di assistenza possono essere attuate integralmente o in parte mediante un’operazione come deciso dal Consiglio in conformità dell’, in particolare per fornire assistenza integrata, tra cui addestramento militare, consulenza, fornitura di sostegno materiale e controllo del suo utilizzo da parte del beneficiario.
7. Uno Stato membro, un’istituzione dell’Unione, un’organizzazione internazionale, un’organizzazione regionale o un altro soggetto incaricato dell’esecuzione delle spese di un’operazione finanziata nell’ambito dello strumento applica le norme vigenti relative all’esecuzione delle proprie spese. Analogamente, un soggetto responsabile dell’attuazione di una misura di assistenza può applicare le norme vigenti relative all’esecuzione delle proprie spese, fatta salva la valutazione di cui all’. In caso di divergenze sostanziali tra tali norme, da un lato, e le disposizioni della presente decisione e le norme adottate dal comitato ai sensi dell’, paragrafo 6, dall’altro, prevalgono le ultime due. A tal fine l’amministratore responsabile può adottare le misure correttive necessarie per garantire una sufficiente tutela degli interessi finanziari dello strumento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:509:oj#art-33