Art. 34
Conti bancari
In vigore dal 22 mar 2021
Conti bancari
1. I conti bancari dello strumento sono aperti presso un ente creditizio di prim’ordine con sede sociale in uno Stato membro e sono correnti o a breve termine in euro.
2. Tuttavia, qualora le circostanze lo giustifichino e previa approvazione del rispettivo amministratore, i conti possono essere aperti presso enti creditizi con sede sociale al di fuori dell’Unione e in monete diverse dall’euro.
3. Gli scoperti di conto non sono consentiti.
4. I contributi degli Stati membri sono versati su appositi conti bancari. Tali contributi sono utilizzati per effettuare:
a)
gli anticipi necessari ai comandanti delle operazioni per l’esecuzione delle spese relative ai costi comuni delle operazioni e al costo delle misure di assistenza o di parti di esse attuate mediante operazioni, e
b)
i necessari pagamenti ai soggetti responsabili dell’attuazione e ai fornitori per le misure di assistenza.
5. I contributi a titolo dei costi a carico degli Stati e i contributi volontari sono versati su appositi conti bancari e sono destinati all’esecuzione delle spese la cui amministrazione è stata affidata allo strumento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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