Art. 34

Conti bancari

In vigore dal 22 mar 2021
Conti bancari 1.   I conti bancari dello strumento sono aperti presso un ente creditizio di prim’ordine con sede sociale in uno Stato membro e sono correnti o a breve termine in euro. 2.   Tuttavia, qualora le circostanze lo giustifichino e previa approvazione del rispettivo amministratore, i conti possono essere aperti presso enti creditizi con sede sociale al di fuori dell’Unione e in monete diverse dall’euro. 3.   Gli scoperti di conto non sono consentiti. 4.   I contributi degli Stati membri sono versati su appositi conti bancari. Tali contributi sono utilizzati per effettuare: a) gli anticipi necessari ai comandanti delle operazioni per l’esecuzione delle spese relative ai costi comuni delle operazioni e al costo delle misure di assistenza o di parti di esse attuate mediante operazioni, e b) i necessari pagamenti ai soggetti responsabili dell’attuazione e ai fornitori per le misure di assistenza. 5.   I contributi a titolo dei costi a carico degli Stati e i contributi volontari sono versati su appositi conti bancari e sono destinati all’esecuzione delle spese la cui amministrazione è stata affidata allo strumento.
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