Art. 36

Sovvenzioni

In vigore dal 22 mar 2021
Sovvenzioni 1.   Le misure di assistenza possono essere attuate attraverso sovvenzioni concesse con o senza un invito a presentare proposte. 2.   Le norme adottate dal comitato ai sensi dell’, paragrafo 6, per l’esecuzione delle spese finanziate a titolo dello strumento includono disposizioni per l’assegnazione e l’attuazione di sovvenzioni, anche nei casi debitamente giustificati in cui le sovvenzioni possono essere assegnate senza invito a presentare proposte. Tali disposizioni garantiscono una rigorosa sorveglianza dell’amministratore durante tutta l’attuazione delle sovvenzioni e prestano particolare attenzione ai controlli da esso effettuati nei casi di gestione diretta.
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Sovvenzioni (Art. 36 Decisione (UE) 2021/509) — Testo vigente | Portale Normativo