Art. 37
Intese amministrative per facilitare il futuro approvvigionamento o il reciproco sostegno
In vigore dal 22 mar 2021
Intese amministrative per facilitare il futuro approvvigionamento o il reciproco sostegno
1. Lo strumento può concludere intese amministrative con gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’Unione, come pure con Stati terzi, organizzazioni internazionali e organizzazioni regionali e rispettive agenzie, allo scopo di facilitare il futuro approvvigionamento o gli aspetti finanziari del reciproco sostegno, o entrambi, in funzione del migliore rapporto costo-efficacia.
2. Le intese amministrative di cui al paragrafo 1 sono:
a)
sottoposte a previa consultazione del comitato se sono concluse con Stati membri, istituzioni dell’Unione od organi o agenzie di uno Stato membro o dell’Unione; o
b)
sottoposte a previa approvazione del comitato se sono concluse con Stati terzi, organizzazioni internazionali od organizzazioni regionali.
3. Le intese amministrative di cui al paragrafo 1 sono firmate dall’amministratore responsabile o, se del caso, dal rispettivo comandante dell’operazione, che agisce per conto dello strumento, e dalle autorità amministrative competenti delle altre parti di cui al paragrafo 1.
4. I contratti quadro possono essere conclusi per facilitare l’approvvigionamento in funzione del migliore rapporto costo-efficacia. Tali contratti quadro sono sottoposti per approvazione al comitato prima di essere firmati dall’amministratore responsabile. Gli Stati membri e i comandanti delle operazioni possono ricorrere ai contratti quadro, se lo desiderano. La conclusione dei contratti quadro da parte dello strumento non obbliga gli Stati membri che non ne sono parte ad acquisire, in base agli stessi, beni e servizi.
Storico versioni
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