Art. 55
Revisione
In vigore dal 22 mar 2021
Revisione
Ciascun comandante di operazione fornisce all’amministratore delle operazioni e ai revisori che agiscono in rappresentanza dello strumento pieno accesso all’operazione di cui è al comando, incluso ai locali, alle informazioni e ai dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:509:oj#art-55