Art. 53
Firma congiunta dei pagamenti
In vigore dal 22 mar 2021
Firma congiunta dei pagamenti
I pagamenti effettuati a partire dai fondi amministrati dallo strumento per le operazioni, o per le misure di assistenza o parti di esse attuate mediante operazioni, richiedono la firma congiunta di un ordinatore e del contabile delle operazioni o del contabile di un’operazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:509:oj#art-53