Art. 52
Destinazione finale del materiale e delle infrastrutture finanziati in comune
In vigore dal 22 mar 2021
Destinazione finale del materiale e delle infrastrutture finanziati in comune
1. Il comitato approva un tasso di ammortamento per il materiale e gli altri mezzi relativamente a tutte le operazioni su proposta dell’amministratore delle operazioni. Se richiesto da circostanze operative e previa approvazione del comitato, il comandante dell’operazione può applicare un tasso di ammortamento diverso.
2. In vista della liquidazione di una operazione, il comandante dell’operazione propone al comitato una destinazione finale per il materiale e le infrastrutture finanziati in comune per l’operazione stessa.
3. L’amministratore delle operazioni gestisce il materiale e le infrastrutture restanti al termine della fase attiva dell’operazione allo scopo, se necessario, di trovarne una destinazione finale.
4. La destinazione finale del materiale e delle infrastrutture finanziati in comune è approvata dal comitato tenendo conto di esigenze operative e criteri finanziari. Per destinazione finale può intendersi quanto segue:
a)
le infrastrutture possono essere vendute o cedute tramite lo strumento al paese ospitante, a uno Stato membro o a terzi;
b)
il materiale può essere venduto tramite lo strumento a uno Stato membro, al paese ospitante o a terzi ovvero può essere immagazzinato e mantenuto dallo strumento, da uno Stato membro o dai terzi in questione, per uso in una successiva operazione.
5. In caso di vendita, il materiale e le infrastrutture sono venduti al loro prezzo di mercato o, qualora tale prezzo non possa essere determinato, a un prezzo equo e ragionevole tenendo conto delle specifiche condizioni locali.
6. La vendita o la cessione al paese ospitante o a terzi sono effettuate conformemente alle pertinenti norme di sicurezza vigenti.
7. Se si decide che lo strumento deve conservare il materiale finanziato in comune per un’operazione, gli Stati membri contributori possono chiedere una compensazione finanziaria agli altri Stati membri, ad eccezione della Danimarca. Su proposta dell’amministratore delle operazioni, il comitato prende le decisioni appropriate, senza la partecipazione della Danimarca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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