Art. 54
Contabilità
In vigore dal 22 mar 2021
Contabilità
1. Ciascun comandante di operazione tiene la contabilità dei trasferimenti dei fondi ricevuti dallo strumento, delle spese che impegna, dei pagamenti che effettua e delle entrate che incassa; tiene anche un inventario dei beni mobili finanziati dal bilancio dello strumento e utilizzati per l’operazione di cui è al comando.
2. Ciascun comandante di operazione fornisce regolarmente al contabile delle operazioni la contabilità e l’inventario di cui al paragrafo 1. In particolare, il comandante di ciascuna operazione fornisce al contabile delle operazioni entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio oppure, se la data è precedente, entro quattro mesi dalla fine dell’operazione di cui è al comando, le informazioni necessarie per redigere i conti annuali dei costi comuni e dei costi a carico degli Stati e delle misure di assistenza o parti di esse attuate mediante l’operazione, nonché la relazione di attività.
3. Disposizioni dettagliate per la redazione e la fornitura dei conti e degli inventari delle operazioni sono contenute nella decisione del comitato che stabilisce le norme per l’esecuzione delle spese finanziate tramite lo strumento a norma dell’, paragrafo 6, e negli orientamenti e norme contabili stabiliti dal contabile per le operazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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