Art. 51

Costi comuni durante la fase attiva di un’operazione

In vigore dal 22 mar 2021
Costi comuni durante la fase attiva di un’operazione 1.   Il comandante dell’operazione esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni sostenuti durante la fase attiva dell’operazione di cui è al comando. 2.   In deroga all’, paragrafo 6, l’adozione da parte del Consiglio di un importo di riferimento dà diritto all’amministratore delle operazioni e al comandante dell’operazione, ciascuno nel proprio ambito di competenza, di impegnare e di pagare spese per l’operazione in questione fino al 30 % dell’importo di riferimento, a meno che il Consiglio stabilisca una percentuale differente. 3.   Il comitato, su proposta dell’amministratore delle operazioni o del comandante dell’operazione e tenuto conto delle necessità operative e dell’urgenza, ha la facoltà di decidere che le spese aggiuntive possano essere impegnate e, se del caso, pagate. Tale eccezione cessa di applicarsi una volta adottato il bilancio dell’operazione in questione. 4.   Nel periodo precedente all’adozione del bilancio di un’operazione, l’amministratore delle operazioni e il comandante dell’operazione o il suo rappresentante rendono conto al comitato ogni mese, per il rispettivo settore di competenza, delle spese ammissibili come costi comuni di tale operazione. Il comitato, su proposta dell’amministratore delle operazioni, del comandante dell’operazione o di uno Stato membro, può formulare direttive sull’esecuzione delle spese in tale periodo. 5.   Nei tre mesi successivi all’avvio dell’operazione, il comandante dell’operazione, se lo ritiene necessario ai fini del corretto svolgimento della stessa, può procedere a storni di stanziamenti da articolo ad articolo e da capitolo a capitolo nel titolo dedicato all’operazione, e ne informa l’amministratore delle operazioni e il comitato. 6.   In deroga all’, paragrafo 6, in caso di pericolo imminente per la vita del personale impegnato in un’operazione dell’Unione, il comandante dell’operazione può eseguire le spese necessarie alla salvaguardia della vita del personale in questione, al di là degli stanziamenti iscritti in bilancio, e ne informa l’amministratore delle operazioni e il comitato quanto prima possibile. In tal caso l’amministratore delle operazioni propone, di concerto con il comandante dell’operazione, gli storni necessari per finanziare tali spese impreviste. Se non è possibile assicurare un finanziamento sufficiente di tali spese mediante storni, l’amministratore delle operazioni propone un bilancio rettificativo.
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Costi comuni durante la fase attiva di un’operazione (Art. 51 Decisione (UE) 2021/509) — Testo vigente | Portale Normativo