Art. 17
Principi di bilancio
In vigore dal 22 mar 2021
Principi di bilancio
1. Il bilancio, stabilito in euro, è l’atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, l’insieme delle entrate e delle spese amministrate dallo strumento.
2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio che inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Essi comprendono stanziamenti per impegni e stanziamenti per pagamenti.
3. Gli stanziamenti per impegni iscritti in bilancio sono autorizzati entro i limiti dei massimali finanziari annuali di cui all’allegato I. Tuttavia, a condizione che sia rispettato il massimale globale di cui all’, paragrafo 1, il comitato può adottare, laddove necessario o in circostanze eccezionali, un bilancio annuale o rettificativo che superi il massimale finanziario annuale corrispondente fino al 15 %. In tal caso l’alto rappresentante può presentare al Consiglio una proposta per adeguare i massimali annuali indicati nell’allegato I, tenendo conto, in primo luogo, di eventuali parti non utilizzate dei massimali degli esercizi precedenti.
4. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.
5. Tutte le spese sono collegate a una specifica operazione o misura di assistenza, a eccezione, ove necessario, dei costi elencati negli allegati II e III.
6. La riscossione delle entrate o il pagamento delle spese possono essere effettuati unicamente mediante imputazione a un titolo del bilancio e nei limiti degli stanziamenti che vi sono iscritti, salvo in forza dell’, paragrafi 2 e 6 e dell’.
Storico versioni
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