Art. 16

Responsabilità

In vigore dal 22 mar 2021
Responsabilità 1.   In caso di errore o negligenza da parte del personale che agisce in rappresentanza dello strumento nell’esecuzione dei compiti affidatigli in virtù della presente decisione, la responsabilità disciplinare del personale dell’Unione è disciplinata dallo statuto dei funzionari, mentre la responsabilità disciplinare del personale distaccato o messo a disposizione dello strumento da uno Stato membro è disciplinata dal regime e dalle norme nazionali pertinenti. Fatto salvo il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea che si applica al personale dell’Unione, la responsabilità penale del personale che agisce in rappresentanza dello strumento è disciplinata dalla normativa nazionale applicabile. Inoltre, il comitato può decidere, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro contributore o di terzi contributori, che lo strumento invochi la responsabilità civile di tale personale. La responsabilità civile del personale dell’Unione è limitata ai danni causati da negligenza grave o comportamento doloso nell’esercizio o in relazione all’esercizio delle sue funzioni ed è disciplinata dallo statuto dei funzionari e dalle norme di attuazione applicabili ad esso. 2.   In nessun caso la responsabilità dell’Unione, del segretario generale del Consiglio, dell’alto rappresentante o della Commissione può essere invocata da uno Stato membro contributore o da terzi contributori per le attività svolte dagli amministratori, dai contabili o dal personale assegnato o distaccato presso lo strumento nell’esercizio delle loro funzioni. 3.   La responsabilità contrattuale derivante da contratti conclusi per conto dello strumento è assunta tramite lo strumento dagli Stati membri contributori e, se del caso, dai terzi contributori. Essa è disciplinata dalla legislazione applicabile al contratto in questione. 4.   La responsabilità non contrattuale per i danni causati dal quartier generale del comando del livello operativo, dal quartier generale del comando della forza o dal quartier generale del comando di componente ovvero dal relativo personale nell’esercizio delle sue funzioni, nonché la responsabilità non contrattuale per i danni causati nell’attuazione di una misura di assistenza, sono risarciti tramite lo strumento dagli Stati membri contributori e, se del caso, dai terzi contributori, conformemente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri. 5.   In nessun caso la responsabilità dell’Unione o degli Stati membri può essere invocata da uno Stato membro contributore o da terzi contributori per contratti conclusi nell’ambito dell’esecuzione del bilancio o per danni causati da un’operazione o dal personale a essa assegnato nell’esercizio delle rispettive funzioni. 6.   Il presente articolo lascia impregiudicati i regimi relativi all’immunità giurisdizionale di cui gode il personale di un’operazione nell’ambito di un accordo sullo status delle forze o sullo status della missione concluso con lo Stato ospitante o dell’accordo Unione europea sullo status delle forze (7).
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Responsabilità (Art. 16 Decisione (UE) 2021/509) — Testo vigente | Portale Normativo