Art. 19
Bilanci rettificativi
In vigore dal 22 mar 2021
Bilanci rettificativi
1. L’amministratore delle operazioni o l’amministratore delle misure di assistenza propone un bilancio rettificativo al comitato nei casi seguenti:
a)
il Consiglio ha approvato una nuova operazione o misura di assistenza ed è pertanto necessario creare un nuovo titolo corrispondente nel bilancio;
b)
il risultato dell’esecuzione di bilancio di un esercizio i cui conti sono stati approvati, conformemente all’, paragrafo 6, deve essere iscritto nel bilancio dell’esercizio successivo;
c)
per circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, gli stanziamenti iscritti nei titoli delle operazioni o nei titoli delle misure di assistenza non corrispondono alle esigenze dell’operazione o della misura di assistenza corrispettiva.
2. Il progetto di bilancio rettificativo risultante dall’avvio o dalla proroga di un’operazione o di una misura di assistenza è presentato al comitato entro un periodo di quattro mesi dall’approvazione dell’importo di riferimento da parte del Consiglio, a meno che il comitato non fissi un termine più lungo.
3. I bilanci rettificativi proposti da un amministratore compensano per quanto possibile gli aumenti degli stanziamenti operando riduzioni in altri titoli di cui è responsabile l’amministratore.
4. Il progetto di bilancio rettificativo è redatto, proposto, approvato, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio annuale. Il comitato discute e adotta il bilancio rettificativo tenuto conto dell’urgenza.
Storico versioni
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