Art. 20
Storni di stanziamenti
In vigore dal 22 mar 2021
Storni di stanziamenti
1. Ciascun amministratore può effettuare storni di stanziamenti all’interno dei titoli del bilancio di cui è responsabile. L’amministratore delle operazioni agisce su proposta del comandante dell’operazione interessato, salvo per i titoli di cui è ordinatore. L’amministratore in questione comunica la sua intenzione al comitato, se l’urgenza della situazione lo consente, almeno con una settimana di anticipo.
2. Tuttavia, fatto salvo l’, paragrafo 5, è necessaria l’approvazione preliminare del comitato qualora gli storni da capitolo a capitolo previsti superino il 10 % in titoli relativi alle operazioni e il 20 % in titoli relativi alle misure di assistenza, degli stanziamenti iscritti nel capitolo da cui provengono gli stanziamenti, quali figurano nel bilancio dell’esercizio sottoscritto alla data in cui è avanzata la proposta di storno in questione. Tale requisito non si applica agli storni all’interno di un titolo relativo a una misura di assistenza che assume la forma di un programma generale.
3. L’approvazione preliminare del comitato è necessaria per gli storni di stanziamenti tra titoli all’interno della parte del bilancio destinata rispettivamente alle operazioni o alle misure di assistenza. Gli storni di stanziamenti tra titoli sono possibili solo gli stessi Stati membri contribuiscono al titolo di origine e a quello di destinazione. Qualora l’attuazione di una parte di una misura di assistenza sia realizzata mediante un’operazione ai sensi dell’, paragrafo 1, non è richiesta l’approvazione preliminare del comitato per il necessario storno di stanziamenti tra il titolo della misura di assistenza e il titolo relativo all’attuazione di una parte della misura di assistenza mediante l’operazione.
4. Non è possibile effettuare storni di stanziamenti tra un titolo relativo a operazioni e un titolo relativo a misure di assistenza.
Storico versioni
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