Art. 20 · Storni di stanziamenti

Art. 20

Storni di stanziamenti

In vigore dal 22 mar 2021
Storni di stanziamenti 1.   Ciascun amministratore può effettuare storni di stanziamenti all’interno dei titoli del bilancio di cui è responsabile. L’amministratore delle operazioni agisce su proposta del comandante dell’operazione interessato, salvo per i titoli di cui è ordinatore. L’amministratore in questione comunica la sua intenzione al comitato, se l’urgenza della situazione lo consente, almeno con una settimana di anticipo. 2.   Tuttavia, fatto salvo l’, paragrafo 5, è necessaria l’approvazione preliminare del comitato qualora gli storni da capitolo a capitolo previsti superino il 10 % in titoli relativi alle operazioni e il 20 % in titoli relativi alle misure di assistenza, degli stanziamenti iscritti nel capitolo da cui provengono gli stanziamenti, quali figurano nel bilancio dell’esercizio sottoscritto alla data in cui è avanzata la proposta di storno in questione. Tale requisito non si applica agli storni all’interno di un titolo relativo a una misura di assistenza che assume la forma di un programma generale. 3.   L’approvazione preliminare del comitato è necessaria per gli storni di stanziamenti tra titoli all’interno della parte del bilancio destinata rispettivamente alle operazioni o alle misure di assistenza. Gli storni di stanziamenti tra titoli sono possibili solo gli stessi Stati membri contribuiscono al titolo di origine e a quello di destinazione. Qualora l’attuazione di una parte di una misura di assistenza sia realizzata mediante un’operazione ai sensi dell’, paragrafo 1, non è richiesta l’approvazione preliminare del comitato per il necessario storno di stanziamenti tra il titolo della misura di assistenza e il titolo relativo all’attuazione di una parte della misura di assistenza mediante l’operazione. 4.   Non è possibile effettuare storni di stanziamenti tra un titolo relativo a operazioni e un titolo relativo a misure di assistenza.
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