Art. 53 · Firma congiunta dei pagamenti

Art. 53

Firma congiunta dei pagamenti

In vigore dal 22 mar 2021
Firma congiunta dei pagamenti I pagamenti effettuati a partire dai fondi amministrati dallo strumento per le operazioni, o per le misure di assistenza o parti di esse attuate mediante operazioni, richiedono la firma congiunta di un ordinatore e del contabile delle operazioni o del contabile di un’operazione.
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