Art. 40
Norme generali applicabili ai controlli
In vigore dal 22 mar 2021
Norme generali applicabili ai controlli
1. Lo strumento, attraverso i suoi rappresentanti o gli organismi di controllo o di audit che può designare, effettua verifiche sul posto sulle operazioni e sui soggetti responsabili dell’attuazione, allo scopo di assicurare che le norme stabilite dalla presente decisione e dalle decisioni del comitato siano debitamente attuate e che le disposizioni contenute nei contratti conclusi con i soggetti responsabili dell’attuazione siano rispettate.
2. Le persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese dello strumento hanno ottenuto, prima dell’assolvimento dei loro compiti, il nulla osta per accedere alle informazioni classificate almeno fino al livello «SECRET UE/EU SECRET» o, a seconda dei casi, un nulla osta equivalente concesso da uno Stato membro o dalla NATO. Tali persone garantiscono il rispetto della riservatezza delle informazioni e la protezione dei dati di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni di audit, conformemente alle norme applicabili a tali informazioni e dati.
3. Le persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese dello strumento hanno accesso immediato, senza necessità di preavviso, ai documenti e al contenuto di tutti i supporti di dati relativi a tali entrate e spese, nonché ai locali in cui tali documenti e supporti sono custoditi. Hanno inoltre la facoltà di riprodurli. Le persone partecipanti all’esecuzione delle entrate e delle spese dello strumento forniscono agli amministratori e alle persone incaricate della revisione di tali entrate e spese l’assistenza necessaria all’assolvimento dei loro compiti.
4. Ove fossero rilevate irregolarità che comportano una perdita finanziaria, lo strumento adotta i provvedimenti necessari con l’operazione, il soggetto responsabile dell’attuazione o il fornitore interessati per provvedere al recupero o alla restituzione degli importi in questione.
Storico versioni
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