Art. 47

Rimborso dei prefinanziamenti

In vigore dal 22 mar 2021
Rimborso dei prefinanziamenti 1.   Uno Stato membro, uno Stato terzo o, se del caso, un’organizzazione internazionale che il Consiglio abbia autorizzato a prefinanziare una parte dei costi comuni di un’operazione può ottenerne il rimborso dallo strumento, presentando una richiesta corredata dei documenti giustificativi necessari e indirizzata all’amministratore delle operazioni al più tardi due mesi dopo la data di conclusione dell’operazione in questione. 2.   Non si può dar seguito ad alcuna richiesta di rimborso se non è approvata dal comandante dell’operazione, se ancora in carica, e dall’amministratore delle operazioni. 3.   Se una richiesta di rimborso presentata da uno Stato membro o da uno Stato terzo contributore è approvata, può essere dedotta dalla richiesta di contributo successiva rivolta a questo Stato dall’amministratore delle operazioni. 4.   Se non è prevista alcuna richiesta di contributo quando la richiesta è approvata, o se la richiesta di rimborso approvata supera il contributo previsto, l’amministratore delle operazioni procede al pagamento dell’importo da rimborsare entro 30 giorni, tenuto conto del flusso di cassa dello strumento e delle necessità del finanziamento dei costi comuni dell’operazione in questione. 5.   Il rimborso è dovuto conformemente alla presente decisione anche qualora un’operazione pianificata venga annullata. 6.   Il rimborso è comprensivo degli interessi maturati sull’importo messo a disposizione con il prefinanziamento.
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Rimborso dei prefinanziamenti (Art. 47 Decisione (UE) 2021/509) — Testo vigente | Portale Normativo