Art. 47 · Rimborso dei prefinanziamenti

Art. 47

Rimborso dei prefinanziamenti

In vigore dal 22 mar 2021
Rimborso dei prefinanziamenti 1.   Uno Stato membro, uno Stato terzo o, se del caso, un’organizzazione internazionale che il Consiglio abbia autorizzato a prefinanziare una parte dei costi comuni di un’operazione può ottenerne il rimborso dallo strumento, presentando una richiesta corredata dei documenti giustificativi necessari e indirizzata all’amministratore delle operazioni al più tardi due mesi dopo la data di conclusione dell’operazione in questione. 2.   Non si può dar seguito ad alcuna richiesta di rimborso se non è approvata dal comandante dell’operazione, se ancora in carica, e dall’amministratore delle operazioni. 3.   Se una richiesta di rimborso presentata da uno Stato membro o da uno Stato terzo contributore è approvata, può essere dedotta dalla richiesta di contributo successiva rivolta a questo Stato dall’amministratore delle operazioni. 4.   Se non è prevista alcuna richiesta di contributo quando la richiesta è approvata, o se la richiesta di rimborso approvata supera il contributo previsto, l’amministratore delle operazioni procede al pagamento dell’importo da rimborsare entro 30 giorni, tenuto conto del flusso di cassa dello strumento e delle necessità del finanziamento dei costi comuni dell’operazione in questione. 5.   Il rimborso è dovuto conformemente alla presente decisione anche qualora un’operazione pianificata venga annullata. 6.   Il rimborso è comprensivo degli interessi maturati sull’importo messo a disposizione con il prefinanziamento.
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