Art. 25

Previsioni anticipate

In vigore dal 22 mar 2021
Previsioni anticipate 1.   Gli amministratori presentano, entro il 30 giugno dell’anno n: a) una previsione della seconda richiesta di contributi per l’anno n; b) una previsione del massimale dei pagamenti per l’anno n + 1 che tenga conto delle operazioni e delle misure di assistenza future o in espansione non contemplate dal progetto di bilancio; c) una stima indicativa dell’importo annuo dei contributi per gli anni n + 1, n + 2, n + 3 e n + 4 in linea con le esigenze stimate; d) una previsione dell’importo della prima richiesta di contributi per l’anno n + 1. 2.   Il comitato decide il massimale dei pagamenti per l’anno n + 1 entro il 31 luglio dell’anno n. 3.   Gli amministratori presentano al comitato, entro il 30 settembre dell’anno n: a) una previsione dell’importo annuo dei contributi per tutti i titoli del progetto di bilancio; b) una previsione dell’importo della prima richiesta di contributi per l’anno n + 1; c) una stima indicativa riveduta, basata sui migliori dati disponibili, degli importi annuali dei contributi per gli anni n + 2, n + 3 e n + 4.
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Previsioni anticipate (Art. 25 Decisione (UE) 2021/509) — Testo vigente | Portale Normativo