Art. 25
Previsioni anticipate
In vigore dal 22 mar 2021
Previsioni anticipate
1. Gli amministratori presentano, entro il 30 giugno dell’anno n:
a)
una previsione della seconda richiesta di contributi per l’anno n;
b)
una previsione del massimale dei pagamenti per l’anno n + 1 che tenga conto delle operazioni e delle misure di assistenza future o in espansione non contemplate dal progetto di bilancio;
c)
una stima indicativa dell’importo annuo dei contributi per gli anni n + 1, n + 2, n + 3 e n + 4 in linea con le esigenze stimate;
d)
una previsione dell’importo della prima richiesta di contributi per l’anno n + 1.
2. Il comitato decide il massimale dei pagamenti per l’anno n + 1 entro il 31 luglio dell’anno n.
3. Gli amministratori presentano al comitato, entro il 30 settembre dell’anno n:
a)
una previsione dell’importo annuo dei contributi per tutti i titoli del progetto di bilancio;
b)
una previsione dell’importo della prima richiesta di contributi per l’anno n + 1;
c)
una stima indicativa riveduta, basata sui migliori dati disponibili, degli importi annuali dei contributi per gli anni n + 2, n + 3 e n + 4.
Storico versioni
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