Art. 23

Recupero di fondi

In vigore dal 22 mar 2021
Recupero di fondi Eventuali recuperi sono iscritti tra le entrate dello stesso titolo che li ha generati. Qualora tale titolo non esista più, i recuperi sono inclusi nella parte generale della quale è responsabile il rispettivo amministratore.
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Recupero di fondi (Art. 23 Decisione (UE) 2021/509) — Testo vigente | Portale Normativo