Art. 19
In vigore dal 27 mag 2016
La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi della RPDC è vietata se essi hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e distrutto, in conformità dell', paragrafi da 1, 2, 3 e 6.
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