Art. 15

In vigore dal 27 mag 2016
Sono vietati la vendita o l'acquisto diretti o indiretti, nonché l'intermediazione o l'assistenza all'emissione, di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche della RPDC emesse dopo il 18 febbraio 2013 verso o dal governo della RPDC e verso o da suoi enti, imprese e agenzie pubblici, banca centrale della RPDC o banche domiciliate nella RPDC o succursali e filiali, all'interno o al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC o entità finanziarie non domiciliate nella RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone o entità domiciliate nella RPDC, nonché persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.
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Art. 15 Decisione (UE) 2016/849 — Testo vigente | Portale Normativo