Art. 17
In vigore dal 27 mag 2016
1. Gli Stati membri negano l'autorizzazione all'atterraggio, al decollo o al sorvolo del loro territorio a qualsiasi aeromobile esercito da vettori della RPDC o da questa proveniente nel rispetto delle autorità e della legislazione nazionali e nell'osservanza del diritto internazionale e, in particolare, dei pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale.
2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di atterraggio a scopo di ispezione.
3. Il paragrafo 1 non si applica qualora lo Stato membro interessato stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della presente decisione.
Storico versioni
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