Art. 22

In vigore dal 27 mag 2016
1.   È vietato registrare navi nella RPDC, ottenere per una nave l'autorizzazione a battere bandiera della RPDC, o possedere, dare in locazione, esercire o fornire qualsiasi classificazione, certificazione di nave o servizio associato, o assicurare qualsiasi nave battente bandiera della RPDC. 2.   Il paragrafo 1 non si applica alle attività notificate in anticipo al comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso, a condizione che lo Stato membro interessato abbia fornito al comitato delle sanzioni informazioni dettagliate sulle attività, inclusi i nomi delle persone ed entità coinvolte, informazioni che dimostrino che tali attività sono svolte esclusivamente per scopi di sussistenza e che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, nonché informazioni sulle misure adottate per impedire che tali attività contribuiscano a violare le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016).
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Art. 22 Decisione (UE) 2016/849 — Testo vigente | Portale Normativo